Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica:

          a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

 

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previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

          b) ai reati previsti dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          c) ai reati commessi in occasione di calamità naturali, approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

          d) ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro II del codice penale, quando siano stati compiuti in relazione a eventi di calamità naturale ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

          e) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 270-ter;

              2) 353;

              3) 354;

              4) 371, solo qualora la falsità concerna procedimenti per reati in ordine ai quali non è concessa amnistia;

              5) 371-bis e 371-ter, solo qualora la falsità concerna procedimenti per reati in ordine ai quali non è concessa amnistia;

              6) 374;

              7) 377;

              8) 378, solo qualora il favoreggiamento concerna procedimenti per reati in ordine ai quali non è concessa amnistia;

              9) 385;

              10) 391; tale esclusione non si applica ai minori di anni diciotto;

              11) 424;

              12) 443;

 

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              13) 444;

              14) 445;

              15) 452, primo comma, numero 3), e secondo comma;

              16) 471, quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

              17) 478;

              18) 501;

              19) 501-bis;

              20) 590, commi secondo e terzo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;

              21) 600-ter, ultimo comma;

              22) 600-quater;

              23) 609-quater;

              24) 610, nell'ipotesi di cui al secondo comma;

              25) 644-bis;

              26) 733;

              27) 734;

          f) ai reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e consorzi di cui al titolo XI del libro V del codice civile;

          g) ai reati previsti:

              1) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia

 

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assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;

              2) dagli articoli 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

              3) dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      2. L'amnistia non si applica a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni.
      3. L'amnistia non si applica a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
      4. L'amnistia non si applica a tutti i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
      5. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.